I “limiti” del potere ministeriale tra tutela della mobilità e diritto costituzionale di sciopero
Nota a TAR Lazio, Sez. III, sent. 22 gennaio 2026, n. 1289
Un pronunciamento che ridefinisce i confini della precettazione
Mi sono avvicinato a questa sentenza del TAR Lazio con l’interesse tecnico e con l’approccio di chi, occupandosi quotidianamente di diritto del lavoro e di sindacato nel trasporto pubblico, conosce bene la “tensione” che attraversa ogni proclamazione di sciopero in un servizio essenziale. Da un lato c’è l’articolo 40 della Costituzione, che riconosce lo sciopero come diritto e non come tollerata eccezione; dall’altro c’è l’utente, il pendolare, il cittadino che ogni giorno affida la propria mobilità a un servizio che, quando si ferma, produce conseguenze reali sulla vita delle persone. La pronuncia che qui commento, la n. 1289/2026 della Sezione III del TAR Lazio, pubblicata il 22 gennaio 2026, interviene proprio su questo crinale, e lo fa con un rigore che, a mio avviso, merita di essere segnalato e discusso a chi si occupa di relazioni sindacali nei comparti dei servizi pubblici essenziali.

Pubblicato su La Voce Trasporti & Diritti il 1 settembre 2026 · lettura completa di circa 12 minuti.
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