Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 23479 del 18 luglio 2026
Con l’ordinanza n. 23479 del 18 luglio 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata su un tema che incontro spesso nella mia attività di consulenza e assistenza tecnica: cosa succede ai trattamenti economici di miglior favore quando l’azienda disdetta un accordo aziendale a tempo indeterminato?
Il caso trae origine da un accordo sindacale del 16 dicembre 1997, disdettato unilateralmente dalla società a decorrere dal 31 dicembre 2016. I lavoratori ricorrenti chiedevano il ripristino delle condizioni economiche più favorevoli previste da quell’accordo, sostenendo che le stesse si fossero ormai incorporate nei singoli contratti individuali e non potessero quindi essere travolte dalla disdetta collettiva.
La Corte d’Appello di Milano aveva respinto questa impostazione, salvo un’eccezione circoscritta a una lavoratrice per la quale l’indennità sostitutiva mensa era stata espressamente pattuita nella lettera di assunzione. La Cassazione conferma integralmente questa impostazione, richiamando un orientamento ormai consolidato.

Pubblicato su La Voce Trasporti & Diritti il 23 luglio 2026 · lettura completa di circa 4 minuti.
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