Il tema del rapporto tra sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, ordine di reintegra e persistenza del diritto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) richiede una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento, prima di poter analizzare correttamente la portata del nuovo principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24981/2026 del 5/9/2026.
L’evoluzione normativa della tutela contro la disoccupazione involontaria
La disciplina previdenziale a sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria ha attraversato, nell’ultimo trentennio, una stratificazione normativa che è opportuno ripercorrere in sintesi, poiché i principi elaborati in relazione ai singoli istituti mantengono rilevanza ermeneutica anche rispetto alla disciplina attuale.
a) La legge n. 223/1991. L’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”) ha introdotto l’indennità di mobilità, destinata ai lavoratori coinvolti in licenziamenti collettivi o procedure di riduzione del personale, in un sistema che affiancava tale prestazione all’indennità ordinaria di disoccupazione allora regolata dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni.

Pubblicato su La Voce Trasporti & Diritti il 7 settembre 2026 · lettura completa di circa 12 minuti.
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