Quando leggo una pronuncia come quella del Tribunale di Genova, sezione Lavoro, n. 421/2026 del 19 marzo scorso, non la leggo mai come un episodio isolato. La leggo come l’ennesima tappa di un percorso che il nostro ordinamento sta costruendo, sentenza dopo sentenza, per colmare un vuoto che la Costituzione ha lasciato aperto da quasi ottant’anni: quello dell’attuazione dell’articolo 39. E la vicenda genovese, nella sua apparente tecnicità, mi offre lo spunto per tornare su un tema che seguo da tempo nella mia attività di consulente e di tecnico del diritto del lavoro: chi ha davvero titolo per derogare, in peggio, alle tutele collettive dei lavoratori.
Il caso, in breve, riguarda un accordo di prossimità stipulato ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 138/2011 da un’associazione datoriale insieme a UIL, con un passaggio di CCNL applicato che i giudici hanno ritenuto peggiorativo sul piano economico-normativo, e senza la previa informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori. Il Tribunale ha respinto l’opposizione al decreto emesso nel procedimento ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, promosso da Filcams-CGIL, confermando la natura antisindacale della condotta.

Pubblicato su La Voce Trasporti & Diritti il 13 agosto 2026 · lettura completa di circa 6 minuti.
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