ART. 1 COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA NELLA C.D. FASE TRANSITORIA- 2
ART. 2 NUOVA DENOMINAZIONE E SEDE DELL’ENTE- 2
ART. 3 SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITA’ ESERCITATE- 4
ART. 4 ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DIVERSE- 7
ART. 7 RISULTATO ANNUALE DELLA GESTIONE E SUA DESTINAZIONE- 8
ART. 8 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI LUCRO- 9
ART. 9 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO- 10
ART. 10 PATRIMONI DESTINATI AD UNO O PIU’ SPECIFICI AFFARI 10
ART. 11 ESERCIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO E RELATIVO BILANCIO- 10
ART 12 BILANCIO SOCIALE E PUBBLICITA’ DEGLI EMOLUMENTI ELARGITI 12
ART. 13 LIBRI SOCIALI E LORO ESAME- 12
ART. 14 IL LAVORO VOLONTARIO- 13
ART. 15 FORME DI PARTECIPAZIONE- 14
ART. 19 PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOGGETTI ADERENTI E SOSTENITORI 16
ART. 20 ORGANI DELLA FONDAZIONE- 16
ART. 21 IL COMITATO D’INDIRIZZO- 17
ART. 22 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- 18
ART. 23 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO- 20
ART. 27 IL DIRETTORE GENERALE- 22
ART. 28 IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO- 23
ART. 29 IL REVISORE DEI CONTI 23
ART. 30 L’ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE- 24
ART. 32 CLAUSOLA ARBITRALE- 25
ART. 32 NORME FINALI E DI RINVIO- 25
PRIMA PARTE
ART. 1
COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA NELLA C.D. FASE TRANSITORIA
Il presente Statuto sostituisce, nelle parti non espressamente riprodotte, il precedente elaborato approvato in data 21 febbraio 2011 dall’Assemblea plenaria dei Soci Fondatori (d’ora in poi precedente Statuto), garantendo il corretto adempimento delle prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 460/1997 (d’ora in poi Decreto Onlus) fino alla sua futura abrogazione (c.d. periodo transitorio) nonché di quelle dettate dal D. Lgs. n. 117/2017 (d’ora in poi CTS) per il riconoscimento della qualifica di Ente del Terzo Settore e la conseguente iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (d’ora in poi RUNTS).
Le clausole del precedente Statuto che si vogliono mantenere sono richiamate attraverso riproduzione del testo originario ovvero del testo appositamente emendato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell’Ente.
Inoltre, l’applicazione delle clausole incompatibili con il Decreto Onlus ma necessarie al fine dell’adeguamento al CTS sono oggetto di esplicito rinvio al termine previsto ex art. 104, comma 2 CTS.
ART. 2
NUOVA DENOMINAZIONE E SEDE DELL’ENTE
In data 21 luglio 2011 è stata costituita la c.d. “FONDAZIONE SMA” (d’ora in poi Fondazione) dal Comitato Promotore denominato “COMITATO FONDATORE DELLA FONDAZIONE SMA”. La costituzione dell’Ente è intervenuta a mezzo di atto costitutivo nella forma pubblica e lo stesso risulta, ad oggi, ancora in vigore ed integra il presente Statuto.
La sede legale e operativa della Fondazione è in Roma; la stessa potrà istituire sedi secondarie nel territorio nazionale e internazionale.
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio d’Amministrazione e non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti tramite i canali appositamente previsti.
Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazione, disciplinato dagli artt.14 e seguenti del codice civile, e si riconosce nei valori richiamati dalla Costituzione Italiana e dall’Unione Europea.
La qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l’uso acronimo ONLUS negli atti della fondazione sono subordinati all’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS prevista dall’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.
Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione può aderire, eventualmente, ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
L’ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 del CTS..
La Fondazione risulta titolare del marchio “Fondazione SMA”, depositato presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti.
La disposizione che segue acquista efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
La Fondazione sostituisce all’acronimo ONLUS e alla locazione “Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale”, rispettivamente, ETS e “Ente Del Terzo Settore” come previsto dall’art. 12 del CTS.
La Fondazione persegue, senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di più attività di interesse generale, come meglio specificato negli artt. seguenti e, comunque, riconducibili nell’ambito:
- dell’istruzione;
- della cultura;
- della formazione;
- dello sviluppo economico delle zone svantaggiate;
- del reinserimento nel mercato del lavoro;
- dell’evoluzione del mercato del lavoro;
- del fabbisogno residenziale;
- dell’accoglienza e dell’integrazione tra le diverse culture;
- della cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
- dello sport;
- della beneficienza;
- dell’editoria
- della promozione e tutela dei diritti.
SECONDA PARTE
ART. 3
SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITA’ ESERCITATE
La Fondazione, attraverso un corretto e sereno dibattito culturale e un approfondito confronto dialettico con tutte le componenti della società civile, ha la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini al tema dei trasporti e della mobilità in genere, partendo dalla “interazione uomo-macchina” nella condotta dei mezzi a guida vincolata, con particolare attenzione al settore ferroviario. Ciò sempre in attuazione dei valori di democrazia, libertà, partecipazione in tutte le sue forme (civile, religiosa, politica), trasparenza, solidarietà, uguaglianza, meritocrazia.
La Fondazione è, pertanto, aperta a tutti coloro che intendano partecipare al tema dei trasporti inteso come servizio di interesse collettivo, e promuovere attività culturali e professionali per la crescita sociale della collettività, nazionale e internazionale.
Il progetto è finalizzato alla costruzione di un “modello SMA” come esempio di riferimento e di buona pratica (culturale e professionale) del settore, a livello nazionale ed internazionale. Per il raggiungimento di questo obiettivo, la Fondazione si adopererà anche, autonomamente o con altri soggetti, nell’ideare e porre in essere ogni azione finalizzata al riconoscimento della stessa quale soggetto e punto di riferimento autorevole del settore.
Obiettivo primario della Fondazione è favorire la cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, altresì quello di favorire lo sviluppo culturale, economico e sociale del Paese attraverso azioni e strumenti che mirino allo sviluppo della mobilità, soprattutto su ferro, e in modalità eco-sostenibile, anche in una prospettiva europea e più in generale internazionalistica.
La Fondazione:
- promuove soggetti giuridici, anche con altra sigla distintiva (sempre evidenziando pubblicamente il collegamento con la Fondazione), miranti a realizzare gli scopi in ambiti volta per volta determinabili;
- coopera con le associazioni, gli enti, le organizzazioni, i movimenti e le istituzioni dei territori nazionale ed internazionale;
- organizza incontri, convegni, dibattiti, seminari, attività di formazione e specializzazione professionale e accademica, di ricerca scientifica, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che verranno messe a confronto.
- può ideare, stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni periodiche, (con esclusione dell’edizione di quotidiani); ideare, produrre, acquistare, distribuire, mettere in scena spettacoli teatrali, realizzare opere audiovisive (destinate alla distribuzione cinematografica, alla trasmissione televisiva, alla diffusione su internet ed altri media), registrazioni e ogni altro tipo di materiale audiovisivo e sonoro; gestire attività radiofoniche, televisive, multimediali;
- promuove attività di ricerca e di studio, nonché ogni attività e/o azione volta allo sviluppo del settore dei trasporti, della mobilità e della qualità della vita in genere;
- promuove attività editoriale, pubblicazione di un bollettino, di una collana di quaderni, di notiziari, di siti internet, di web tv, di atti di convegni, di mostre, di musei ed altri soggetti culturali, nonché degli studi e delle ricerche realizzate;
- promuove attività commerciali coerenti con gli scopi associativi, con gli obiettivi istituzionali, con le previsioni del presente Statuto, comunque con contabilità separata, così come previsto dalla vigente normativa in materia di “ONLUS”;
- contribuisce allo sviluppo umano e sociale in tutte le aree depresse del mondo.
Infine, potrà svolgere ogni attività utile al perseguimento degli scopi sociali, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.
Per il perseguimento di questi fini, la Fondazione istituisce:
- un Centro Studi, organizzato in settori o in gruppi di lavoro, divisi per aree tematiche, che costituisce una Biblioteca e un Archivio Multimediale, e promuove e organizza convegni, corsi, seminari, promuove borse di studio e ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali;
- un Centro Formativo, organizzato in settori o in gruppi di lavoro, divisi per aree tematiche e contenuti, con struttura organizzativa centralizzata e offerta formativa qualificata;
- una Redazione Editoriale, che curi e diffonda, nei modi ritenuti opportuni, le attività culturali e professionali effettuate.
La Fondazione si propone altresì la creazione di una rete di associazioni e/o di comitati territoriali che perseguono le medesime finalità enucleate nel presente articolo, assicurandone un efficace coordinamento, a livello regionale, nazionale ed internazionale.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l’altro:
- stipulare ogni atto o contratto opportuno, anche il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- assunzione di mutui (a breve, medio o a lungo termine);
- l’acquisto (in proprietà o in diritto di superficie) di immobili;
- la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria, comodataria o a qualunque altro titolo posseduti;
- stipulare atti negoziali per l’affidamento in gestione di parti delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi di cui all’art. 3 del presente statuto;
- concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società commerciali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- assumere ogni altra iniziativa ritenuta comunque utile al perseguimento degli scopi istitutori.
La disposizione che segue acquista efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto dall’art. 104, comma 2; inoltre, l’avveramento di tali condizioni abrogano le norme statutarie, contenute nei commi precedenti del presente articolo, che risultano incompatibili con il CTS; di conseguenza, le norme in linea con la novellata normativa sono considerate pienamente valide ed efficaci anche a seguito degli eventi ex art.104, comma 2 del CTS. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono da ritenere essenziali per il raggiungimento degli scopi istituzionali prefissati dall’Ente, le disposizioni inerenti il Centro Studi e il Centro Formativo i quali rappresentano le declinazioni operative del c.d. “Modello SMA”.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 5 del CTS la Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più’ attività’ di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Tali attività hanno per oggetto:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale 3 luglio 2017 n° 112, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché’ ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività’ di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
“L’attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici viene svolta, in via esemplificativa e non esaustiva, nell’ambito di:
- Promozione dell’attività di genere;
- Contrasto all’incitamento all’odio e le notizie false;
- Supporto alla libertà di stampa e al diritto di cronaca;
- Contrasto allo sfruttamento e alla tratta degli esseri umani
- Sviluppo della sostenibilità ambientale, attraverso l’istruzione, la sensibilizzazione e l’attività di ricerca;
- Lotta a qualsivoglia forma di discriminazione;
- Promozione dello Stato di diritto, della cittadinanza attiva e del coinvolgimento dei cittadini nei processi di elaborazione delle politiche.”
In via generale, la Fondazione persegue le finalità ivi previste dal presente articolo con modalità, in via prevalente, non commerciali.
Le modalità di cui al comma precedente sono specificate attraverso la redazione di apposito regolamento deliberato dal Comitato d’indirizzo.
Inoltre, alla Fondazione non è preclusa la possibilità di raggiungere tali finalità attraverso meccanismi di natura commerciale quali:
- esercizio di attività commerciali ex art. 2195 cc;
- partecipazione in società di capitali;
- costituzione di un patrimonio ovvero di più patrimoni destinati ad uno o più specifici affari ex art. 2447 cc.
ART. 4
ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DIVERSE
Le disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
Il presente Statuto prevede, in modo esplicito, la possibilità di esercitare le c.d. attività diverse disciplinate dall’art. 6 del CTS. In tale senso, la Fondazione si riserva, attraverso gli organi delegati individuali nel comma successivo, di deliberare in ordine alla determinazione delle “attività diverse” che saranno espletate.
L’organo delegato ad operare tale decisione è il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione previa acquisizione del parere del Comitato d’Indirizzo.
La delibera deve intervenire nelle modalità previste dal presente Statuto e, comunque, le attività individuale devono, necessariamente, presentare i caratteri di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività principali previste nell’art. 3 come disposto dalla disciplina vigente.
La descrizione dettagliata in ordine alle modalità di svolgimento delle attività diverse è oggetto di apposito approfondimento nella Relazione di missione ovvero integrata nel Rendiconto ex art.13 comma 2 del CTS.
ART. 5
FONDO DI DOTAZIONE
Il patrimonio della Fondazione è formato dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.
Tale fondo è costituito:
- dai conferimenti in denaro ovvero in natura effettuati, all’atto della costituzione, dai fondatori e dagli altri partecipanti:
- dagli ulteriori conferimenti di denaro ovvero in natura (beni mobili e immobili), o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai fondatori ovvero dagli altri partecipanti, in modo volontario;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all’incremento del Fondo di dotazione;
- dagli eventuali lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- dai contributi patrimoniali dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- dall’eventuale quota dell’avanzo di gestione destinata, con apposita delibera del Consiglio d’Amministrazione, ad incremento del Fondo di dotazione;
Le disposizioni che seguono acquistano efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
Il Fondo di dotazione risulta almeno pari al valore minimo previsto dall’art. 22, comma 3 del CTS.
Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del CTS sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio d’Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente previa assunzione del parere vincolante del Comitato d’Indirizzo.
Inoltre, il Fondo di dotazione non può essere utilizzato, nell’ammontare minimo, per far fronte alle spese correnti necessarie allo svolgimento della gestione e deve risultare nello Stato Patrimoniale del bilancio redatto ai sensi dell’art. 12 del presente Statuto.
ART. 6
FONDO DI GESTIONE
II Fondo di gestione è quella parte di patrimonio destinato al funzionamento dell’Ente nonché al corretto svolgimento delle attività istituzionali e delle attività diverse.
Esso è formato mediante l’avanzo di gestione, salva diversa destinazione dello stesso deliberato del Comitato d’Indirizzo, previa acquisizione del parere del Consiglio d’amministrazione.
Il Fondo di Gestione deve risultare nello Stato Patrimoniale del bilancio redatto ai sensi dell’art. 12 del presente Statuto.
ART. 7
RISULTATO ANNUALE DELLA GESTIONE E SUA DESTINAZIONE
Il risultato annuale di gestione, se positivo (c.d. avanzo di gestione), può essere destinato, previo intervento di apposita delibera del Comitato d’Indirizzo e acquisito il parere del Consiglio d’Amministrazione nonché salva la priorità per gli impieghi di cui all’art. 11 del presente Statuto, a:
- incremento del Fondo di dotazione;
- costituzione ovvero integrazione del/i patrimonio/i destinato/i ad uno o più specifici affari;
- attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito verso altri Enti del Terzo Settore;
- costituzione, reintegrazione ovvero incremento del capitale sociale delle società (eventualmente) partecipate;
- finanziamento di progetti nazionali o internazionali di propria iniziativa ovvero d’iniziativa di altri soggetti, rientranti tra le attività di cui all’art. 3 del presente Statuto;
- partecipazione ovvero compartecipazione a bandi pubblici inerenti alle attività istituzionali;
Concorrono alla formazione del risultato di gestione:
- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- i contributi a titolo di sponsorizzazione erogati da soggetti aderenti, dai sostenitori o da terzi;
- le donazioni e le disposizioni testamentarie, non espressamente destinate al fondo di Dotazione;
- i contributi dello Stato, degli Enti territoriali e di altri Enti pubblici, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- i contributi e le quote associative degli aderenti e dei sostenitori, determinati dal Comitato d’Indirizzo ai sensi dell’art. 22 del presente Statuto;
- gli eventuali proventi realizzati al termine degli affari di cui al successivo art. 10 del presente Statuto.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato, previa delibera del Comitato d’Indirizzo, per gli impieghi di cui al primo comma del presente articolo e, in via generale, per il funzionamento della Fondazione e la realizzazione dei suoi scopi istituzionali senza possibilità alcuna di distribuzione, in modo diretto ovvero indiretto, ai soggetti partecipanti, collaboratori e dirigenti dell’ente stesso.
La disposizione che segue acquista efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
Concorrono, altresì, alla formazione del risultato di gestione:
- le entrate di cui alle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS;
- le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all’art. 6 CTS.
ART. 8
DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI LUCRO
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata qualsivoglia forma di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 9
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge n. 662/1996, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
Le disposizioni che seguono acquistano efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previa acquisizione del parere positivo espresso dall’Ufficio Regionale del RUNTS ex art. 45, comma 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore come da delibera assunta dall’organo sociale competente individuato nel Comitato d’Indirizzo.
In tal senso, il presente statuto recepisce nella sua interezza il procedimento disciplinato dall’art. 10 del CTS per l’acquisizione del parere positivo dell’Ufficio di cui al comma precedente, notificando a questo l’apposita proposta corredata dalla delibera del Comitato d’Indirizzo attraverso a/r ovvero modalità telematica (pec istituzionale).
ART. 10
PATRIMONI DESTINATI AD UNO O PIU’ SPECIFICI AFFARI
Le disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
Il presente Statuto ammette la possibilità, prevista dall’art. 10 del CTS, di costituire un patrimonio, distinto ed autonomo, destinato ad uno ovvero più specifici affari le cui entrate finanziarie conseguite confluiranno nel patrimonio della Fondazione alla realizzazione del fine programmato.
L’organo competente alla pianificazione, gestione e realizzazione del fine di cui al precedente comma è ravvisabile nel Consiglio di Amministrazione.
ART. 11
ESERCIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO E RELATIVO BILANCIO
L’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di piani pluriennali.
L’esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Almeno 30 giorni prima del termine dell’esercizio amministrativo, il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio nella sua forma previsionale da presentare al Comitato D’Indirizzo per la sua approvazione definitiva nonché deposita il progetto corredato dalla delibera presso la sede legale della Fondazione.
Con le stesse modalità, il Consiglio d’Amministrazione approva il progetto del bilancio nella sua forma consuntiva e lo deposita, corredato dalla relativa delibera, presso la sede legale al fine dell’approvazione definitiva del Comitato D’Indirizzo la quale dovrà intervenire entro il 30 Aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per:
- il ripianamento di eventuali perdite di gestioni precedenti;
- il potenziamento delle attività della Fondazione;
- l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
Le disposizioni che seguono acquistano efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
Il presente Statuto recepisce le prescrizioni contenute negli artt. 13 e 14 del CTS in materia di bilancio d’esercizio, nell’ambito dei requisiti di forma che deve assumere l’elaborato contabile nonché gli adempimenti pubblicitari ad esso riferiti.
Viene individuato nel Consiglio di Amministrazione l’organo al quale sono demandati tutti gli adempimenti in materia contabile e relativa pubblicità, più nello specifico:
- la redazione del bilancio d’esercizio nella sua versione integrale, come disposto dall’art. 13, comma 1 del CTS ovvero nella sua versione semplificata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo qualora intervenissero i requisiti richiesti;
- il deposito del bilancio d’esercizio presso il RUNTS secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 48, comma 3 del CTS e successivi provvedimenti ministeriali.
Il bilancio d’esercizio, nella sua versione integrale è composto dai seguenti elaborati contabili:
- Stato Patrimoniale;
- Rendiconto Gestionale;
- Relazione di Missione.
Il contenuto nonché la forma di tali prospetti seguono le prescrizioni contenute nell’art. 13, comma 1 del CTS e successivi interventi ministeriali di dettaglio.
La versione semplificata del bilancio d’esercizio, come disposto dall’art. 13 comma 2 CTS, è composto dal Rendiconto per cassa.
Il Rendiconto per cassa è integrato delle informazioni integrative previste dal CTS inerenti:
- il carattere secondario e strumentale delle attività diverse ex art. 6 CTS qualora fossero state individuate;
- il rispetto dei parametri retributivi come previsto dall’art. 16 del CTS.
Successivamente all’intervenuta delibera di approvazione del Comitato d’Indirizzo, il Consiglio d’Amministrazione provvede al deposito presso il RUNTS dell’elaborato finale entro il termine previsto dall’art. 48, comma 3 del CTS e successive modifiche.
ART 12
BILANCIO SOCIALE E PUBBLICITA’ DEGLI EMOLUMENTI ELARGITI
Le disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
Il presente Statuto prevede, nell’ipotesi di raggiungimento dei volumi previsti dall’art. 14 del CTS, la redazione del Bilancio Sociale nelle modalità e nelle forme dettate dalla Legge nonché dalle linee guida elaborate dagli organi istituzionali competenti.
Il Bilancio Sociale è un documento differente ed autonomo rispetto all’elaborato annuale d’esercizio e si sostanzia nella rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dalla Federazione.
Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo deputato alla redazione e approvazione del progetto di Bilancio Sociale da presentare per l’approvazione finale al Comitato d’Indirizzo entro il termine di cui all’art. 11, comma 7 del presente statuto.
Successivamente all’intervenuta delibera di approvazione, il Consiglio d’Amministrazione provvede al deposito presso il RUNTS dell’elaborato finale entro il termine previsto dall’art. 48, comma 3 del CTS e successive modifiche.
Il Consiglio d’Amministrazione è altresì deputato alla pubblicazione annuale e all’aggiornamento sul proprio sito internet ovvero sul sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 CTS cui eventualmente aderiscano gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai suoi componenti nonché a quelli dell’organo di controllo, ai dirigenti nonché’ agli associati.
ART. 13
LIBRI SOCIALI E LORO ESAME
Le disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
La Fondazione, in ossequio all’art. 15, comma 1 del CTS, deve prevedere la tenuta nonché la conservazione delle scritture contabili e dei seguenti libri e/o registri:
- libro dei Fondatori;
- libro degli Aderenti;
- libro dei Sostenitori;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea di Partecipazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato d’Indirizzo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Vigilanza qualora costituito in forma collegiale;
La tenuta nonché la conservazione dei libri di cui al comma precedente è demandata al Consiglio d’Amministrazione ovvero da soggetti da quest’ultimo delegati attraverso opportuna deliberazione; resta ferma la responsabilità del Consiglio d’Amministrazione in ordine al corretto adempimento delle previsioni di legge.
Inoltre, il presente Statuto riconosce il diritto dei partecipanti alla Fondazione di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste in apposito regolamento deliberato dal Comitato d’Indirizzo.
ART. 14
IL LAVORO VOLONTARIO
Le disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
La Fondazione si riserva, attraverso apposita deliberazione assunta dal Consiglio d’Amministrazione, di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività in modo esclusivamente gratuito. Lo stesso Consiglio iscrive, in un apposito registro, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il presente Statuto recepisce le prescrizioni contenute nell’art. 17 del CTS demandando ad apposito regolamento, redatto dal Consiglio d’Amministrazione, le modalità, i termini del rimborso destinati ai volontari nonché le modalità di tenuta del relativo registro.
È vietata l’erogazione di qualsivoglia forma di retribuzione nonché di rimborsi determinati in modo forfettario ovvero oltre i limiti stabiliti al precedente comma.
TERZA PARTE
ART. 15
FORME DI PARTECIPAZIONE
Possono aderire persone fisiche (cittadini dell’Unione Europea o extra-comunitari residenti in Italia) e persone giuridiche, associazioni culturali riconosciute e non, fondazioni ed altri soggetti.
Sono previste tre forme di partecipazione e precisamente:
- fondatori;
- aderenti;
- sostenitori.
soggetti partecipanti hanno il diritto:
- di partecipare alle attività e alle iniziative della Fondazione;
- di presentare le dimissioni e recedere dagli Organi sociali in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione, con comunicazione scritta da presentare al Comitato d’Indirizzo;
I soggetti partecipanti hanno il dovere:
- di rispettare il presente Statuto e la Carta di impegno etico, e le eventuali modificazioni che venissero a questi apportate;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- di onorare tempestivamente i contributi e la quota di adesione annua prevista;
- di mantenere un comportamento e una condotta, personale e professionale, conformi alle finalità del Fondazione.
La disposizione che segue acquista efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
I soggetti partecipanti hanno, altresì, il diritto di esaminare i libri sociali nei termini e nelle modalità previste nell’art. 13 del presente Statuto.
ART. 16
FONDATORI
Sono soggetti Fondatori coloro che sono intervenuti nella costituzione del Comitato Promotore e ne hanno sottoscritto il relativo atto, sia come persone fisiche, sia in rappresentanza di soggetti giuridici
Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato d’Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Comitato medesimo ai sensi dell’art. 20 del presente Statuto.
I soggetti Fondatori sono eleggibili alle cariche sociali, con prelazione al Comitato d’Indirizzo; la loro qualità di fondatori ha carattere di perpetuità e non sono soggetti al pagamento di contributi o quote di adesione, ad esclusione di contributi volontari.
Inoltre, i soggetti Fondatori hanno il diritto di accesso al Comitato d’Indirizzo, come stabilito nell’art. 21 del presente Statuto.
La qualifica di Fondatore si perde per:
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Comitato d’indirizzo;
- radiazione, che viene pronunciata dal Comitato d’indirizzo, su istanza motivata della maggioranza qualificata dei componenti lo stesso, contro il membro Fondatore che commetta azioni ritenute incoerenti con le finalità statutarie o disonorevoli per il buon nome della Fondazione stessa.
L’esclusione non dà diritto alcuno al rimborso delle quote di adesione versate.
Il soggetto giuridico è rappresentato da un incaricato pro tempore
ART. 17
ADERENTI
Sono tutti coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di “aderenti”; possono essere persone fisiche o giuridiche, soggetti collettivi ed Enti, pubblici o privati, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Comitato d’Indirizzo.
La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo é stato regolarmente versato.
ART. 18
SOSTENITORI
Possono ottenere la qualifica di “sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, i soggetti collettivi, pubblici o privati e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Comitato d’Indirizzo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali.
La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo é stato regolarmente versato e/o la prestazione regolarmente onorata.
ART. 19
PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOGGETTI ADERENTI E SOSTENITORI
Le disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
La particolare connotazione della Fondazione come “di Partecipazione”, impone un’apposita procedura di ammissione dei soggetti aderenti e sostenitori di cui agli artt. 17 e 18 del presente Statuto.
La delibera in ordine all’ammissione dei soggetti di cui al comma precedente è adottata dal Consiglio d’Amministrazione entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato.
Successivamente, la delibera di cui al comma precedente è comunicata all’interessato nei modi previsti da apposito regolamento approvato dal Comitato d’Indirizzo.
Entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, il soggetto interessato può richiedere il riesame dell’istanza di ammissione al Comitato d’Indirizzo il quale può ammettere, con apposita delibera, il candidato partecipante.
Nei casi di accoglimento in prima istanza ovvero accoglimento in riesame, il Consiglio d’Amministrazione deve obbligatoriamente iscrivere il soggetto interessato nell’apposito libro in modo da perfezionarne la partecipazione.
ART. 20
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
- il Comitato d’Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l’Organo di Vigilanza;
- il Presidente;
- il vice Presidente
- il Segretario;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Tecnico-scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017);
- l’Assemblea di Partecipazione.
Le cariche sociali hanno durata limitata (appositamente prevista negli articoli di riferimento) e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.
ART. 21
IL COMITATO D’INDIRIZZO
Il Comitato d’Indirizzo è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.
Più nello specifico, il Comitato d’Indirizzo ha il compito di provvedere, a mezzo di deliberazione:
– alla nomina dei componenti il Consiglio d’Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente nonché alla revoca degli stessi per giusta causa;
– alla nomina dei Soci Fondatori;
– all’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio d’Amministrazione;
– alla nomina l’eventuale Revisore contabile;
– alla determinazione dei compensi dei vari organi della Fondazione ivi compreso quello del Presidente;
– alla redazione di un proprio regolamento di funzionamento;
– alle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti di funzionamento degli organi dell’ente;
– all’elaborazione di pareri vincolanti sulla nomina dei componenti degli altri organi, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
– alla determinazione dei criteri e dei requisiti affinché i soggetti di cui agli articoli 17 e 18 possano partecipare alla Fondazione;
– al riesame delle istanze di partecipazione eventualmente rigettate dal Consiglio d’Amministrazione;
– alla determinazione dei criteri per l’eventuale elezione, da parte dell’Assemblea di partecipazione, di componenti del Consiglio di Amministrazione;
– all’attribuzione della qualifica di soggetto fondatore ed alla sua esclusione a norma del disposto dell’art. 16 del presente Statuto;
– alla determinazione dei contributi e delle quote di adesione necessari all’equilibrio finanziario;
– alla nomina, al suo interno, del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
– all’approvazione del bilancio, preventivo e consuntivo, nonché del piano programmatico delle attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
– all’approvazione del bilancio sociale;
– all’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
– allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
– alla definizione della destinazione dell’eventuale avanzo di gestione, previo rispetto delle priorità di cui all’11 del presente Statuto;
– allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell’associazione;
– in ordine agli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- alla costituzione di eventuali Commissioni tecniche e scientifiche consultive, sia occasionali che permanenti e la nomina dei loro membri.
Ha un numero di componenti che va da un minimo di 5 ad un massimo di 9.
I componenti nel rispetto dei valori della democrazia e della salvaguardia delle rappresentanze territoriali, i fondatori in rappresentanza delle regioni, hanno diritto di accesso al Comitato d’Indirizzo nella misura di 1 (uno) componente in rappresentanza dell’area Nord (Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), di 1 (uno) dell’area Centro (Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna), di uno della Toscana e di 1 (uno) dell’area Sud (Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Campania), direttamente nominati dal Comitato d’indirizzo e per il resto eletti dall’Assemblea di Partecipazione, scelti esclusivamente, tra i soci fondatori.
L’Assemblea approva a maggioranza assoluta un proprio Regolamento per disciplinare il suo funzionamento.
I componenti di cui al periodo precedente durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili
La qualifica di componenti del Comitato d’Indirizzo non è incompatibile con quella di componenti del Consiglio di Amministrazione, di Segretario Generale e di Direttore del Centro Studi, del Centro Formativo e della Redazione editoriale.
In sede di adunanza, ciascun componente ha diritto ad un voto.
Il Comitato d’Indirizzo ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.
Il Comitato d’Indirizzo si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione dei progetti di bilancio, preventivo e consuntivo, presentati dal Consiglio d’Amministrazione nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei suoi membri.
Il Comitato d’Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altra forma che ne certifichi la reale recezione, da recapitarsi a ciascun componente (Fondatore) almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche a poca differenza di orario dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o altra forma che ne certifichi la reale recezione, inviati con tre giorni di preavviso.
Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente.
L’intervento alla riunione a seguito di convocazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto può avvenire per corrispondenza ovvero in via elettronica a condizione che sia possibile verificare l’identità del soggetto partecipante.
Principi e norme di funzionamento sono espresse nello specifico Regolamento di funzionamento.
ART. 22
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La nomina dei componenti del Consiglio d’Amministrazione è di competenza del Comitato d’Indirizzo ai sensi dell’art. 21 del presente Statuto nonché, nella misura pari ad un terzo, dell’Assemblea di Partecipazione.
Esso è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 componenti, compreso il Presidente il quale è lo stesso soggetto che ricopre la carica di Presidente del Comitato d’Indirizzo. La maggior parte dei suoi componenti è scelto tra le persone fisiche partecipanti.
Il Consiglio d’Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Inoltre, è attribuita agli stessi componenti il potere di rappresentanza generale esercitata in modo disgiunto.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte dell’Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Il compente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade dal Consiglio stesso, previa contestazione dell’addebito e con possibilità di opporsi al provvedimento dinanzi allo stesso Consiglio. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Comitato d’Indirizzo deve provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla cessazione del mandato.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:
- nominare il Comitato Scientifico nonché il Presidente dello stesso, previa acquisizione del parere del Comitato d’indirizzo;
- formulare proposte al Comitato d’Indirizzo sulle linee generali dell’attività della Fondazione e sui relativi obbiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto;
- predisporre il progetto di bilancio d’esercizio, di previsione e consuntivo, nonché, nei casi previsti dal CTS, il bilancio sociale;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni nonché all’acquisto e all’alienazione di beni immobili;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- nominare il Segretario, il Direttore Generale della Fondazione, il Direttore del Centro Studi, il Direttore del Centro Formativo e il Direttore Editoriale, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto, previa acquisizione del parere del Comitato d’Indirizzo;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
- istituire, su proposta del Direttore Generale, il Centro Studi, il Centro Formativo e la Redazione editoriale, di cui all’articolo 3 del presente statuto.
COMITATO ESECUTIVO
- Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può nominare un Comitato Esecutivo ovvero uno o più amministratori delegati a cui conferire proprie attribuzioni, fatta salva la possibilità di avocare a sé ovvero deliberare su materie e/o questioni precedentemente delegate ai soggetti di cui al periodo precedente.
- Il Comitato Esecutivo è composto oltre che dal Presidente della Fondazione, da due componenti, da nominare tra i Consiglieri.
La disposizione che segue acquista efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché’ a quali di essi è’ attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
ART. 23
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata o altra forma che ne certifichi la reale recezione, spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o altra forma che ne certifichi la reale recezione, inviati con tre giorni di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora, nonché il materiale documentale dei temi all’ordine del giorno.
Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Principi e norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono espresse nello specifico Regolamento.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’analogo libro delle Società per Azioni.
ART. 24
LA VIGILANZA
Il presente Statuto recepisce quanto dettato in materia di vigilanza dall’art. 25 del codice civile.
Le disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
È costituito l’Organo di Vigilanza quale organo di controllo della Fondazione ai sensi dell’art. 30, comma 1 del CTS.
Tale organo si compone di un componente effettivo e di un componente supplente ovvero da tre effettivi e un supplente se in configurazione collegiale.
I suoi componenti sono nominati dal Comitato d’Indirizzo e scelti tra le categorie di soggetti ex art. 2397, comma 2 del codice civile.
Entrambi i componenti, effettivo e supplente, restano in carica quattro anni, prorogabili per ulteriori quattro, salvo revoca per giusta causa da parte del Comitato d’indirizzo prima della scadenza del mandato.
L’Organo di Vigilanza, oltre alle prerogative disposte, in quanto compatibili dall’art. 2403 del c.c., provvede a:
- controllare in ordine all’osservanza della legge e dello statuto e al rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento;
- monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del CTS;
- attestare la conformità del bilancio sociale, eventualmente redatto, alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS.
- verificare che l’ente eserciti, in via prevalente, le attività di interesse generali di cui all’art. 5 del CTS rispetto alle attività diverse, consentite solo in via
- secondaria e strumentale;
- verificare la corretta rendicontazione delle raccolte fondi di cui all’art. 7 del CTS;
- verificare che il patrimonio venga destinato esclusivamente per attività statutaria per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e che non provveda, anche indirettamente alla distribuzione di utili;
E’ altresì demandata, previa apposita deliberazione del Comitato d’Indirizzo, all’Organo di Vigilanza l’attività di revisione dei conti nelle ipotesi e alle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del CTS.
Tra i poteri dell’Organo di Vigilanza vi sono quelli di procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 25
IL PRESIDENTE
Viene nominato dal Comitato d’Indirizzo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e revocandoli.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, comunque, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni, previa apposita delibera del Comitato d’Indirizzo.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Egli inoltre, in accordo con il Segretario, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.
ART. 26
IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e la durata dell’incarico.
Il Segretario è il responsabile amministrativo dell’attività della Fondazione.
In particolare, provvede:
- alla gestione amministrativa della Fondazione e alla predisposizione delle relative procedure;
- redige i verbali nelle riunioni della Fondazione e ne cura l’archiviazione;
- all’organizzazione e alla promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.
Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato d’Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
ART. 27
IL DIRETTORE GENERALE
In forza di apposita delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dell’articolo 18 del codice civile, in materia di responsabilità degli amministratori, il Direttore Generale provvede:
- alla predisposizione degli atti del Consiglio di Amministrazione ed adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell’Ente nell’ambito delle direttive, dei poteri e delle competenze attribuitegli;
- alla verifica dell’adeguatezza nonché dell’osservanza alle norme di legge delle procedure esecutive interne alle Fondazione mantenendo un continuo flusso informativo con l’Organo di Vigilanza;
- a coadiuvare il Segretario nell’espletamento del suo incarico prendendo all’occorrenza le sue veci nell’ipotesi di sua assenza;
- alla gestione dei rapporti con le istituzioni fiscali.
Le norme sui poteri e sulle responsabilità del direttore Generale sono contenute in un apposito disciplinare di conferimento di incarico che definirà, altresì, il compenso e la durata del contratto.
ART. 28
IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
È l’organo consultivo della Fondazione ed è composto da membri scelti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dal Comitato d’Indirizzo, in numero non inferiore ad 8 e non superiore a 40, tra le personalità distintesi nei campi di attività e/o settori caratteristici del mondo pubblico e privato, richiamati all’art. 3 del presente Statuto.
I componenti il Comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
I componenti il Comitato scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo. Sono componenti di diritto del Comitato Tecnico- scientifico il Direttore del Centro Studi e il Direttore del Centro Formativo della Fondazione, quest’ultimo con funzioni di Segretario.
Il Comitato Tecnico Scientifico, in particolare, ha il compito di:
- studiare, concepire, ovvero coadiuvare, con funzione consultiva, le strategie ed i programmi generali della Fondazione;
- segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell’attività e del ruolo della Fondazione;
- collaborare alla definizione della politica culturale-scientifica della Fondazione;
- esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.
Tale organo può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione dell’attività di quest’ultima.
ART. 29
IL REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti è nominato dal Comitato d’Indirizzo nell’ipotesi previste dall’art. 31 del CTS e qualora non si fosse optato per l’attribuzione dell’attività di revisione dell’Organo di Controllo su delibera del Comitato d’Indirizzo ai sensi dell’art. 30, comma 6 del CTS.
Il Revisore dei conti dura in carica quattro anni all’occorrenza prorogabili.
Il Revisore dei conti:
- vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni;
- effettua verifiche di cassa.
Il Collegio resta in carica fino all’entrata in vigore del RUNT, salva diversa delibera del Comitato d’Indirizzo.
Al revisore legale dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel D. Lgs. n. 39/2010.
La disposizione che segue acquista efficacia, esclusivamente, a decorrere dall’autorizzazione della Commissione Europea nonché dall’iscrizione della Fondazione nel RUNTS nella sezione g) “Altri enti del Terzo settore” come disposto nell’art. 104, comma 2.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del CTS, è prevista la nomina di un soggetto revisore da parte del Comitato d’Indirizzo su segnalazione del Consiglio d’Amministrazione nell’ipotesi di superamento dei limiti disposti dall’art. 31, comma 1 secondo periodo del CTS.
ART. 30
L’ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
È costituita da tutti i partecipanti, ivi compresi i soci fondatori, e si riunisce almeno una volta l’anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte su:
- attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- bilanci consuntivo e preventivo;
Inoltre, l’Assemblea elegge:
- i componenti del Comitato d’indirizzo fra i soci fondatori fatto salvo quanto disposto all’art. 21 del presente statuto;
- i componenti del Consiglio d’Amministrazione, nella misura pari ad un terzo della sua composizione fra da scegliere fra i componenti dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente onorario se nominato o in sua assenza dal Presidente della Fondazione che la convocata dopo la chiusura formale del bilancio dell’anno precedente, in un periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa
Possono esercitare il diritto di voto i soggetti partecipanti aderenti nonché i sostenitori iscritti negli appositi libri da almeno 3 mesi.
PARTE QUARTA
ART. 32
CLAUSOLA ARBITRALE
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna parte interessata e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell’arbitrato è Roma.
ART. 32
NORME FINALI E DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.